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Norme e legislazioni

In quest'area l'ATS Elettronica si preoccuperà di tenervi informati sui cambiamenti normativi riguardanti le apparecchiature elettriche e in particolare l'illuminazione di sicurezza. Con il passare del tempo anche i nostri legislatori si sono resi conto di quanto sia importante regolarizzare e controllare sia i nuovi impianti sia quelli preesistenti per la sicurezza di tutti. Di seguito tutto quello che può interessarvi in materia legale sull'argomento.

DIRETTIVE CE

Direttiva  2006/95/CE - Bassa tensione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 374 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/95/CE che sostituisce la direttiva 73/23/CEE in materia di Bassa Tensione. La nuova Direttiva non modifica la sostanza degli obblighi per i costruttori e i mandatari. Tuttavia, la sua pubblicazione ha fornito lo spunto per aggiornare la precedente Guida Applicativa del 2001, alla luce del quadro legislativo aggiornato nel corso degli ultimi sei anni anche con riferimento al delicato, e piuttosto controverso, problema della sovrapposizione della Direttiva Bassa Tensione con altre Direttive che coinvolgono materiale e apparecchiature elettriche.  Per agevolare la consultazione degli utenti del nostro Paese, il CEI ha tradotto in italiano la nuova Guida Applicativa alla Direttiva 2006/95/CEE che costituisce il “fiore all’occhiello” di questa pubblicazione. Inoltre, è opportuno evidenziare come nel Documento divulgativo sia presente un link al sito CEI nel quale gli operatori potranno prendere visione del periodico aggiornamento delle Norme tecniche armonizzate.

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Direttiva 2004/108/CE - Compatibilià elettromagnetica

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea una direttiva sulla compatibilità   elettromagnetica, per semplificare le formalità   amministrative a cui sono tenute le imprese che fabbricano dispositivi elettronici. In base al nuovo provvedimento, che abroga la direttiva 89/336/CEE del 15 dicembre 2004, le aziende saranno libere di apporre sui loro prodotti la dicitura CE, senza il controllo continuo di un’autorità   esterna che ne verifichi e attesti la conformità   alla marcatura. La norma direttiva Compatibilità Elettromagnetica (abbreviata CEM) ha l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle apparecchiature elettriche e di creare un ambiente elettromagnetico accettabile nell’UE. La nuova Direttiva, più allineata alla Direttiva 73/23/CE Bassa Tensione, introduce importanti modifiche tra cui l'eliminazione del ruolo degli Organismi Competenti e introduzione di quello degli Organismi Notificati, la non obbligatorietà di utilizzazione delle norme tecniche armonizzate e la possibilità di dimostrazione della conformità degli apparati e sistemi mediante analisi tecniche del progetto e della realizzazione, la puntualizzazione delle modalità di applicazione della Direttiva agli impianti fissi e ai suoi componenti.

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Direttiva 2009/125/CE - Specifiche progettazione ecocompatibile prodotti connessi all’energia

La presente direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Sostituisce la Direttiva 2005/32 senza effettuare profonde modifiche ma piuttosto riattualizzando la Direttiva abrogata. La principale modifica riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione della nuova direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia ( e non solo quelli che più restrittivamente consumano energia: vedi riquadro nuova definizione punto 1 articolo 2). In particolare l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i prodotti connessi all’energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia. Nelle premesse si specifica che per altri prodotti connessi all’energia, si intendono materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti etc.

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Direttiva 2001/95/CE - Sicurezza generale dei prodotti

Questa direttiva recepita in Italia con il D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004, rappresenta uno dei documenti più importanti per tutti i consumatori.L’argomento di cui si occupa è infatti la sicurezza dei prodotti, ma di tutti, proprio tutti, i prodotti immessi in commercio (la definizione corretta è immissione in libera pratica). Coloro che immettono i prodotti “in libera pratica” sono tenuti a rispettare questa direttiva o il D. Lgs. se il prodotto è venduto in Italia, e questi soggetti sono: il produttore se è residente nella Comunità Europea, un mandatario del produttore, se quest’ultimo e residente extra CEE, o l’importatore, che per ovvie ragioni risiede nella CEE, anche i distributori sono tenuti a verificare che i prodotti da loro trattati siano in regola con queste leggi. Solo questi (come per la marcatura CE) sono i soggetti che hanno l’obbligo di mettere in pratica tutte le procedure previste dalla legge. Tutti i consumatori sono invece tenuti a pretendere il rispetto di queste leggi, che tra l’altro prevedono sempre la presenza di un manuale, grande o piccolo non h importanza, ma sempre scritto in italiano e se non c’è si contesta il prodotto e si può rifiutarne il pagamento. Se un prodotto viene fornito incompleto (senza istruzioni in italiano, senza etichetta con i  dati essenziali e senza luogo di origine) SI CONTESTA! Nel caso il prodotto fosse anche soggetto a Direttive specifiche, deve essere presente anche il Marchio CE, anche questa mancanza può giustificare una contestazione.

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Direttiva 2002/96/CE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle seguenti categorie dell'allegato A : 1.Grandi elettrodomestici 2.Piccoli elettrodomestici 3.Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4.Apparecchiature di consumo 5.Apparecchiature di illuminazione 6.Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7.Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8.Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9.Strumenti di monitoraggio e di controllo 10.Distributori automatici

La direttiva coinvolge pesantemente i produttori. E’ definito produttore colui che, indipendentemente dalla tecnica di vendita sul territorio nazionale:

  • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;

  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri;

  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche  nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione

I produttori devono:

  • ISCRIVERSI AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI

  • COMUNICARE DEI DATI DI VENDITA

  • FINANZIARE I COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

  • FORNIRE  GARANZIE

  • MARCARE IL PRODOTTO

  • ORGANIZZARE  (E SOSTENERE A PROPRIE SPESE) RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ATTRAVERSO SISTEMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI

  • INFORMARE I CENTRI DI TRATTAMENTO

  • COMUNICARE, CON CADENZA ANNUALE, LE QUANTITÀ E LE CATEGORIE DELLE RAEE IMMESSE SUL MERCATO, RACCOLTE, REIMPIEGATE, RICICLATE E RECUPERATE

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Direttiva 2002/95/CE - Restriction of Hazardous Substances - restrizione dell’uso delle sostanze pericolose

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come RoHS, prevede il divieto, ovvero la limitazione a valori bassissimi, nell’utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurati). Dunque da luglio 2006 tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute in Europa dovranno uniformarsi alle disposizioni sancite da tale direttiva dell'Unione Europea. La mancata conformità a tale normativa comporterebbe delle ripercussioni immediate, tra cui gravi sanzioni pecuniarie, danni alla reputazione del marchio e persino rischi di natura penale. La Direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in 8 delle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni. Le categorie sono: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 10. Distributori automatici, mentre vengono escluse le catergorie 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) e 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

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Direttiva 2004/12/CE - Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 febbraio 2004, la nuova direttiva sugli imballaggi. Si tratta della Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica integrandola la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con la nuova direttiva, è stata meglio precisata e ampliata la definizione di “imballaggio’.Per quanto riguarda la prevenzione, l’art. 4 della direttiva 94/62/CE, è sostituito, inserendovi una maggiore attenzione alle misure di prevenzione da adottare per la formazione sui rifiuti di imballaggio. Per quanto riguarda il recupero e riciclaggio, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi: - entro il 31/12/08 almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio dovrà   essere recuperato o dovrà   essere incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia; - entro la stessa data dovrà   essere riciclato almeno il 55 per cento e fino all’80 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio, ponendosi come obiettivo minimo, per quanto riguarda i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, le seguenti percentuali: 60 per cento in peso per il vetro; 60 per cento in peso per la carta e cartone; 50 per cento in peso per i metalli; il 22,5 per cento in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; 15 per cento in peso per il legno.

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Direttiva 2005/20/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 marzo 2005, n. L 70, ed entrata in vigore il 5 aprile 2005.

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Direttiva  2008/12/CE - Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori

Direttiva in vigore da marzo 2008 e che sostituisce la precedente 2006/66/CE in materia di pile ed accumulatori e relativo smaltimento.

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Direttiva 2008/103/CE - Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente le nuove norme europee in materia di pile ed accumulatori di energia e di smaltimento dei relativi rifiuti (direttiva europea 2008/103). Il nuovo decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la loro gestione (“raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento”) a fine vita, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Viene istituito un sistema improntato in modo quasi esclusivo sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di finanziare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, così come la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Secondo il decreto, per pila o accumulatore si intende “una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)”. Tra le varie disposizioni si prevede non solo il divieto di immissione sul mercato da marzo di quest’anno di tutte le pile, batterie o accumulatori (portatili, industriali e per veicoli), anche incorporati in apparecchi, che contengano più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso e più dello 0,002 per cento di cadmio in peso, ma il ritiro di quelle non conformi (il termine era fissato a fine dicembre 2010 e prorogato di 60 giorni). I produttori gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi devono consentire agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti in punti di raccolta, senza oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. Se organizzati tramite convenzione con strutture di raccolta differenziata pubbliche, i produttori sono comunque obbligati al ritiro gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti tramite tali strutture. I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, nell’ambito della organizzazione della raccolta differenziata, pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli.

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NORME CEI

CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) Nona edizione pubblicata il 01/08/2009

Titolo: Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove

Sommario: Questa Parte 1 della EN 60598 specifica le prescrizioni generali per gli apparecchi di illuminazione che incorporano sorgenti luminose che funzionano con tensioni di alimentazione fino a 1000 V; le prescrizioni e le relative prove riguardano la classificazione, la marcatura, la costruzione meccanica ed elettrica. Questa Norma (Parte I) prende in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza (elettrica, termica e meccanica). Scopo della Norma è quello di fornire una serie di prescrizioni e di prove considerate generalmente applicabili alla maggior parte dei tipi di apparecchi e che possono essere richiamate dalle specifiche Parti 2. Questa Parte 1 non deve quindi essere considerata come una Norma a sé stante per qualsiasi tipo di apparecchio e le sue disposizioni si applicano esclusivamente ai tipi particolari di apparecchi nei limiti fissati dalle Parti 2 appropriate. Ciascuna Parte 2 specifica le prescrizioni relative ad un particolare tipo di apparecchio o ad un gruppo di apparecchi alimentati con tensioni non superiori a 1000 V. La presente Norma comprende anche la Modifica A11 CENELEC alla EN 60598-1 che sostituisce la definizione 1.2.76 ""Categorie di tenuta all'impulso"". L’ottava edizione di questa Norma, rimane in vigore fino al 12 aprile 2012. La presente Norma riporta il testo in inglese e italiano della EN 60598-1; rispetto al precedente fascicolo n. 9589E di dicembre 2008, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata e in aggiunta, la Modifica A11 CENELEC di maggio 2009.

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CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) Terza edizione pubblicata il 01/04/1999

Titolo: Apparecchi di illuminazione Parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza

Sommario:  La presente Norma specifica le prescrizioni per gli apparecchi di illuminazione di emergenza che impiegano sorgenti luminose in circuiti di emergenza con tensioni di alimentazione non superiori a 1000 V.

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NORME UNI

UNI CE 11222:2010                        

Titolo : Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo

Data di entrata in vigore : 09 settembre 2010

Sommario : La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa.

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UNI EN 1838:2000

Titolo: Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza

Data di entrata in vigore : 31 marzo 2000

Sommario: La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica principalmente ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.

 

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